Con l’ordinanza del 19 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in materia di cessione del contratto di locazione ai sensi dell’art. 36 della legge n. 392/1978. La pronuncia riguarda la responsabilità del cedente nei confronti del locatore nel caso in cui il cessionario risulti inadempiente.
Secondo la Suprema Corte, se il locatore non libera espressamente il cedente, questi continua a rispondere delle obbligazioni contrattuali in via sussidiaria. Tale responsabilità si configura con il beneficium ordinis, che obbliga il locatore a tentare prima l’escussione del cessionario prima di agire nei confronti del cedente.
Un aspetto particolarmente rilevante della sentenza riguarda il caso delle cessioni a catena. In tale ipotesi, i diversi cedenti intermedi risultano coobbligati in solido rispetto all’inadempimento del conduttore attuale, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 1294 c.c. La Cassazione ha confermato che tale responsabilità solidale si applica anche senza l’espressa previsione della legge, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Inoltre, la Corte ha chiarito che il cedente non gode del beneficium excussionis nei confronti degli altri cedenti intermedi, ma solo rispetto al cessionario immediato. Ciò significa che il locatore può agire direttamente contro qualsiasi cedente intermedio per il recupero del proprio credito, senza dover necessariamente rivolgersi prima al cessionario inadempiente.
Questa decisione rafforza la tutela del locatore nei contratti di locazione commerciale, garantendo la continuità delle obbligazioni e riducendo i rischi derivanti dalla successione nel rapporto contrattuale.