La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5923 del 5 marzo 2024, ha affrontato una questione rilevante in materia di pignoramento presso terzi, fornendo chiarimenti in merito all’efficacia del vincolo pignoratizio e ai doveri del terzo pignorato.
Nel caso di specie, il creditore procedente aveva pignorato somme giacenti su un conto corrente intestato al debitore presso un istituto bancario. La banca, chiamata a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., aveva inizialmente affermato l’esistenza di disponibilità sul conto, ma successivamente aveva opposto difficoltà nell’immediata assegnazione delle somme, sostenendo la necessità di verifiche interne.
La Suprema Corte ha ribadito che il terzo pignorato, una volta resa la dichiarazione positiva sull’esistenza di somme o crediti, è vincolato dal pignoramento e non può sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di consegna delle somme dovute al creditore, salvo prova di sopravvenute cause ostative giuridicamente rilevanti. La banca, pertanto, non può giustificare il mancato versamento con mere esigenze interne di verifica, dovendo invece provare l’insussistenza dell’obbligo o l’esistenza di cause legittimanti l’inadempimento.
Con questa decisione, la Cassazione rafforza il principio secondo cui il pignoramento presso terzi costituisce un vincolo immediatamente efficace, non soggetto a dilazioni arbitrarie da parte del terzo pignorato, pena l’eventuale responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’omesso adempimento.
Questa pronuncia si pone in continuità con l’orientamento volto a garantire maggiore certezza e celerità nelle esecuzioni forzate, tutelando il creditore procedente da condotte dilatorie o elusive del terzo pignorato.