Fondo patrimoniale e pignorabilità

Con l’ordinanza n. 27117/2024, depositata il 9 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante interpretazione in materia di fondo patrimoniale, ribadendo che i beni vincolati possono essere pignorati da un creditore ipotecario, anche se il debito non è riconducibile ai bisogni della famiglia.

La vicenda trae origine da un’opposizione all’esecuzione proposta dai coniugi, i quali contestavano la possibilità per un istituto di credito di espropriare un immobile gravato da fondo patrimoniale, nonostante l’esistenza di un’ipoteca validamente iscritta. La Corte d’Appello aveva accolto l’opposizione, ritenendo che l’art. 170 c.c., che limita l’aggressione dei beni vincolati a debiti contratti per esigenze familiari, fosse applicabile anche ai creditori ipotecari.

La Cassazione, con questa decisione, ha ribaltato il verdetto, sancendo il principio secondo cui, se i coniugi hanno volontariamente concesso un’ipoteca su un bene del fondo patrimoniale, il creditore ipotecario mantiene il diritto di procedere con l’espropriazione, indipendentemente dalla natura del debito garantito. In altre parole, l’atto di concessione dell’ipoteca rappresenta una rinuncia implicita alla protezione del fondo patrimoniale, almeno per quel credito specifico.

Questa pronuncia segna un punto fermo nel dibattito sulla tutela del fondo patrimoniale e dei beni familiari chiarendo che, sebbene esso rappresenti un meccanismo di protezione del patrimonio familiare, non può essere utilizzato per impedire l’esecuzione forzata da parte di un creditore ipotecario legittimamente garantito.

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