Il caso
Il ricorrente aveva contestato la decisione della Corte d’Appello, che gli aveva negato l’indennizzo assicurativo in seguito a un sinistro, sul presupposto che il premio fosse stato versato in ritardo. Egli sosteneva che l’intermediazione di un broker dovesse considerarsi come prova di una prassi derogatoria rispetto alla regola della sospensione automatica della copertura per mancato pagamento.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il pagamento tardivo del premio comporta automaticamente la sospensione della copertura assicurativa, salvo esplicite pattuizioni contrarie nel contratto. Inoltre, ha precisato che l’accettazione senza riserve del premio da parte della compagnia assicurativa non costituisce, di per sé, una rinuncia implicita alla sospensione della garanzia.
Principi affermati
La sentenza riafferma che:
- Il contratto assicurativo resta valido anche in caso di mancato pagamento del premio, ma la copertura resta sospesa fino al pagamento.
- L’assicuratore può rinunciare all’effetto sospensivo, ma ciò deve risultare da una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile.
- L’intermediazione di un broker non può, di per sé, modificare le condizioni di operatività della polizza.
Questa pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza costante che tutela le compagnie assicurative, garantendo certezza nei rapporti contrattuali e ribadendo la necessità di un adempimento tempestivo da parte degli assicurati.