Con la sentenza n. 19614/2024, depositata il 16 luglio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità del conducente in caso di incidente stradale causato dall’attraversamento improvviso di un animale selvatico, affrontando il delicato rapporto tra l’art. 2054 c.c. (presunzione di colpa del conducente) e l’art. 2052 c.c. (responsabilità per danni causati da animali).
Il caso riguardava un automobilista che aveva subito danni alla propria vettura a seguito dell’impatto con un cinghiale. Il giudice di merito aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.c. non potesse essere superata e che la responsabilità per danni da animali selvatici non ricadesse sulla Pubblica Amministrazione.
La Corte di Cassazione, invece, ha chiarito che:
- La presunzione di colpa del conducente opera solo nei confronti di danni arrecati a terzi e non nel caso di danni subiti dal conducente stesso a causa di un animale selvatico.
- La responsabilità per i danni causati da animali selvatici è regolata dall’art. 2052 c.c., che impone una responsabilità oggettiva a carico del proprietario dell’animale o dell’ente preposto alla gestione della fauna.
- Nel caso di fauna selvatica, la responsabilità può ricadere sull’ente gestore del territorio (Regione o altro ente competente), salvo prova del caso fortuito.
La pronuncia conferma quindi che, nei sinistri causati da attraversamenti improvvisi di animali selvatici, è possibile ottenere il risarcimento solo se si dimostra la mancata adozione di misure idonee alla prevenzione degli incidenti da parte dell’ente pubblico competente.